Norme in materia di agriturismo e turismo rurale - Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO Regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione I
Finalità e definizioni
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l’agricoltura mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale ed individua nell’agriturismo lo strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali.
2. In particolare le attività di agriturismo e turismo rurale sono finalizzate a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso l’incremento del reddito aziendale ed il miglioramento della qualità di vita;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
e) contribuire alla tutela dell’ambiente naturale;
f) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
ARTICOLO 2
(Definizione di attività di agriturismo)
1. Per attività di agriturismo si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività di agriturismo e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, oltre all’imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all’articolo 230 bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti della azienda agricola, che prestano la propria attività a tempo indeterminato, determinato e parziale, ferme restando le norme vigenti relative all’inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili.
3. Rientrano, in particolare, fra le attività di agriturismo:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.
4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
ARTICOLO 3
(Definizione di attività di turismo rurale)
1. Il turismo rurale è un settore del mercato turistico regionale costituito da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell’agricoltura locale nonché relative all’ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero.
2. L’attività ricettiva e la ristorazione sono svolte in immobili già esistenti, ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità, che mantengano le peculiarità dell’edilizia tradizionale della zona.
3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la vocazione di ciascun territorio.
4. Le attività di turismo rurale possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001.
Sezione II
Funzioni e compiti amministrativi.
Disciplina delle funzioni regionali.
ARTICOLO 4
(Funzioni e compiti amministrativi della Regione)
1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) l’adozione del piano agrituristico regionale, di cui all’articolo 7;
b) l’adozione del regolamento, di cui all’articolo 9;
c) l’adozione degli atti di direttiva e l’esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni delegate alle province, di cui all’articolo 10;
d) il tavolo regionale dell’agriturismo, di cui all’articolo 11;
e) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all’agriturismo ai sensi dell’articolo 8;
f) la concessione di contributi per iniziative a favore dell’agriturismo e del turismo rurale, di cui agli articoli 12 e 13;
g) l’adozione delle tabelle per il calcolo del tempo-lavoro medio convenzionale, di cui all’articolo 14;
h) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;
i) l’adozione della mappa della ruralità regionale, di cui all’articolo 28.
ARTICOLO 5
(Funzioni e compiti amministrativi delle province)
1. Sono attribuiti alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) l’adozione dei piani agrituristici provinciali, di cui all’articolo 8;
b) la tenuta dell’elenco provinciale degli operatori del turismo rurale, di cui all’articolo 30.
2. Sono delegati alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 17, la tenuta dell’elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo di cui all’articolo 14, comma 3;
b) la concessione dei contributi per l’esercizio delle attività di agriturismo di cui all’articolo 12;
c) la vigilanza ed il controllo sull’applicazione della presente legge;
d) la tenuta degli elenchi provinciali dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d).
ARTICOLO 6
(Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)
1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la dichiarazione di inizio di attività e l’autorizzazione di cui agli articoli 18 e 19;
b) i periodi di apertura e le tariffe di cui all’articolo 22.
ARTICOLO 7
(Piano agrituristico regionale)
1. La Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale regionale, adotta, sentita la competente commissione consiliare, il piano agrituristico regionale, di seguito denominato piano, con le procedure di cui all’articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 (Norme sulle procedure della programmazione) e successive modifiche, in quanto compatibili.
2. Il piano, che ha validità triennale, definisce in particolare:
a) le zone di prevalente interesse agrituristico;
b) le linee di sviluppo del settore, tenendo conto delle diverse vocazioni territoriali;
c) le azioni di sostegno all’agriturismo, quali attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione professionale;
d) gli interventi finanziabili nel periodo di validità del piano nonché le relative procedure di finanziamento;
e) le risorse finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale e annuale.
3. La Giunta regionale, nella definizione delle azioni di sostegno all’agriturismo di cui al comma 2, lettera c), si avvale anche della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
ARTICOLO 8
(Piani agrituristici provinciali)
1. Ciascuna provincia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati nel piano di cui all’articolo 7, adotta annualmente il piano agrituristico provinciale, attuativo delle azioni e degli interventi da realizzare nel proprio ambito territoriale e lo trasmette alla Regione.
2. La Giunta regionale, previa verifica della coerenza e della compatibilità dei piani pervenuti ai sensi del comma 1 con il piano agrituristico regionale, ripartisce tra le province le risorse finanziarie disponibili per l’anno di riferimento.
ARTICOLO 9
(Regolamento regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento di attuazione ed integrazione della presente legge, nel quale sono definiti:
a) i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all’agriturismo ed al turismo rurale;
b) i criteri per la determinazione della capacità ricettiva delle aziende agrituristiche, entro i limiti previsti dall’articolo 14, comma 4, lettera a);
c) i parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali di cui all’articolo 24;
d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 12 nonché i casi e le modalità per l’apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d’uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi;
e) la disciplina relativa all’attività di macellazione di animali e la preparazione di alimenti da utilizzare per l’attività agrituristica di somministrazione di pasti, nel rispetto della normativa sanitaria vigente;
f) i parametri di ospitalità, ristoro e degustazione per le attività di turismo rurale;
g) i criteri e le modalità per l’adozione della mappa della ruralità regionale di cui all’articolo 28.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì determinati il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche nonchè i criteri e le modalità per la relativa applicazione.
ARTICOLO 10
(Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
1. Al fine di garantire l’effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle province, la Giunta regionale adotta atti di direttiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto nonché dell’articolo 19 della citata legge regionale.
ARTICOLO 11
(Tavolo regionale dell’agriturismo)
1. E’ istituito il tavolo regionale dell’agriturismo, di seguito denominato tavolo, presso la struttura regionale competente in materia di agriturismo. Sono componenti del tavolo:
a) il dirigente dell’assessorato regionale competente in materia di agriturismo o suo delegato;
b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell’attività del tavolo.
3. Il tavolo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 2.
4. Il tavolo esercita una funzione di monitoraggio attraverso l’acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale, con particolare riferimento a:
a) programmazione e normativa;
b) formazione e relativi strumenti didattici;
c) soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica e aziende agrituristiche in attività;
d) dati statistici relativi alla consistenza e alle caratteristiche della domanda e dell’offerta dei servizi agrituristici;
e) presentazione dell’offerta agrituristica.
5. I comuni e le province mettono a disposizione del tavolo i dati e le informazioni di cui dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo.
ARTICOLO 12
(Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell’agriturismo e del turismo rurale)
1. La Regione concorre agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi di cui agli articoli 17 e 30 che intendono realizzare iniziative a favore dell’agriturismo e del turismo rurale, attraverso la concessione di finanziamenti nei limiti di cui al fondo di rotazione dell’articolo 34.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nonché i casi e le modalità per l’apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d’uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi.
3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono definite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento e tenendo conto, per le iniziative concernenti l’agriturismo, di quanto previsto dai piani di cui agli articoli 7 e 8.
ARTICOLO 13
(Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività di agriturismo e di turismo rurale)
1. La Regione, nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo istituito ai sensi dell’articolo 34, con deliberazione della Giunta regionale, definisce annualmente le iniziative di promozione nonché di sviluppo dell’attività di agriturismo e del turismo rurale, nel rispetto dei criteri fissati dai commi successivi e tenendo conto, per quanto riguarda l’agriturismo, di quanto previsto dai piani di cui agli articoli 7 e 8.
2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono, in particolare:
nella realizzazione e miglioramento di servizi volti allo sviluppo agrituristico;
nello studio, nell’allestimento e nella segnaletica di itinerari agrituristici;
nell’attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale;
nell’attuazione di programmi di certificazione qualitativa delle aziende agrituristiche;
nell’organizzazione di manifestazioni di promozione agrituristica e nella partecipazione ad analoghe manifestazioni;
nell’attuazione di programmi di coordinamento e commercializzazione dell’offerta agrituristica;
nella realizzazione di progetti territoriali finalizzati allo sviluppo dell’agriturismo;
nell’attuazione di progetti che sviluppano in maniera integrata con l’attività produttiva agricola e zootecnica l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali per favorire il recupero e l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di agriturismo e del turismo rurale possono, altresì, essere concessi contributi alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane fino al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per le iniziative di cui al comma 2.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono finanziabili esclusivamente qualora coinvolgano almeno cinque aziende agrituristiche.
5. Gli enti di cui al comma 3 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli itinerari agrituristici a soggetti individuati con apposita convenzione, da stipulare prima dell’erogazione del contributo regionale nel rispetto della normativa vigente.
6. Gli enti di cui al comma 3 devono allegare alla domanda di concessione del contributo l’atto dell’organo competente, nel quale si indicano i mezzi finanziari con cui fare fronte alla quota a carico dei rispettivi bilanci.
7. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 può, altresì, prevedere finanziamenti a favore delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale per iniziative di informazione e promozione relative alle attività agrituristiche.
8. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO
SEZIONE I
CRITERI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO
ARTICOLO 14
(Limiti dell’attività di agriturismo)
1. L’attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l’attività agricola, che rimane principale.
2. L’attività agricola è considerata principale quando il tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell’attività agricola prevale sul tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell’attività di agriturismo. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all’articolo 11, adotta, con criteri uniformi, apposite tabelle, da aggiornare ogni tre anni, per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica. Per le attività agricole non inserite nelle tabelle suddette, l’imprenditore agricolo allega alla domanda presentata alla provincia per le finalità dell’articolo 17 un diagramma con il dettaglio delle operazioni svolte ed il tempo occorrente allo svolgimento delle stesse.
3. Al fine di sostenere l’attività di agriturismo nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell’ambiente connessi all’esercizio dell’attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui al comma 2 si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato dalla provincia.
4. La capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti limiti:
a) per l’alloggio, in relazione anche alla superficie dell’azienda agricola ed alla sua capacità produttiva, secondo i criteri di cui all’articolo 9, non oltre cinquanta posti letto; su espressa richiesta dell’ospite, nelle camere adibite a pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, può essere aggiunto temporaneamente, per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari; tali letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;
b) per il campeggio, dodici piazzole per gli agricampeggi, per un massimo di trenta ospiti;
c) per la somministrazione di pasti e bevande, fino a ottanta pasti giornalieri.
5. E’ consentito il superamento del limite di ottanta pasti giornalieri di cui al comma 4, lettera c), a condizione che il relativo esubero sia compensato entro centoventi giorni successivi al suo verificarsi.
6. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i limiti di ricettività di cui al comma 4 si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in un’unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell’associazione o della cooperativa.
7. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica, la somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), è soggetta ai seguenti limiti di provenienza:
a) prodotti propri in misura non inferiore al 35 per cento;
b) prodotti non regionali in misura non superiore al 15 per cento;
c) prodotti provenienti da aziende locali e, comunque, ubicate nel territorio regionale per la restante parte.
8. Nelle zone montane o svantaggiate e nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per cento.
9. Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), possono essere svolte autonomamente rispetto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma solo se connesse e complementari con l’attività agricola. Qualora non sussista tale connessione, le stesse attività costituiscono servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano in azienda e non possono dare luogo ad autonomo corrispettivo.
10. Il rapporto di connessione e complementarietà è presunto nel caso di aziende che:
a) danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole;
b) effettuano attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci ospiti.
11. Nei casi di cui al comma 10 può essere consentito l’uso della cucina domestica.
ARTICOLO 15
(Immobili destinati alle attività di agriturismo)
1. Per l’esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
2. Quando l’attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono comunque autorizzare l’esercizio delle attività di agriturismo nell’abitazione dell’imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell’edificio e del luogo.
3. I fondi e gli edifici utilizzati per l’esercizio di attività di agriturismo, ivi compresi gli edifici insistenti sul fondo destinati a centri informativi dei servizi offerti, mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all’esercizio dell’attività agricola, sia ai fini catastali, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che della pianificazione urbanistica.
4. In deroga alle disposizioni per le zone agricole di cui all’articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sugli immobili di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli vigenti per i beni ambientali e culturali nonché dei vincoli fissati dalle normative ambientali, sono consentiti, oltre agli altri interventi previsti dal citato articolo 55:
a) interventi, da destinare esclusivamente a servizi igienici, di ampliamento degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi;
b) interventi di costruzione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a trenta metri quadrati da destinare a servizi, a condizione che siano previsti nel piano di utilizzazione aziendale (PUA) approvato dall’organo competente.
5. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive dall’articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.) quando la capacità ricettiva dell’azienda sia superiore a dieci posti letto.
6. E’ consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 5 quando si dimostri l’impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-ambientali. Rimane ferma, laddove possibile, l’adozione di diverse soluzioni agevolative dell’accesso.
ARTICOLO 16
(Norme igienico-sanitarie)
1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all’attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l’igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all’altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine della autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
5. Il regolamento di cui all’articolo 9 disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all’esercizio dell’attività agrituristica nonché l’attività di macellazione con particolare riferimento a:
a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
b) caratteristiche dei locali di macellazione;
c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.
6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a quindici oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l’idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di quindici posti letto è possibile autorizzare l’uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
8. Gli alloggi agrituristici sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma.
9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di cui all’articolo 9.
Sezione II
Esercizio dell’attività di agriturismo
ARTICOLO 17
(Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo)
1. Presso ciascuna provincia è istituito l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo.
2. La provincia:
a) valuta, nel rispetto della presente legge, l’idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale, tenendo conto dell’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda agricola e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell’elenco stesso;
b) provvede alla tenuta dell’elenco provinciale;
c) determina il coefficiente correttivo di cui all’articolo 14, comma 3.
3. L’iscrizione nell’elenco provinciale è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di agriturismo.
4. L’iscrizione nell’elenco provinciale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche.
5. I soggetti abilitati all’esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che autocertifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la provincia provvede alla cancellazione provvisoria dall’elenco e comunica la propria determinazione all’interessato con l’indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la provincia adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al comune competente.
ARTICOLO 18
(Dichiarazione di inizio di attività)
1. Coloro che sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 17 e che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l’azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:
a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco provinciale con l’indicazione:
1) delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;
2) della capacità ricettiva;
3) di eventuali periodi di sospensione dell’attività agrituristica nell’arco dell’anno, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20;
4) del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l’azienda agricola;
b) copia del libretto sanitario relativo alle persone impegnate nell’esercizio dell’attività di agriturismo;
c) un’autocertificazione relativa all’idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di agriturismo;
d) certificato di iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 17;
e) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.
2. L’esercizio dell’attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata l’azienda.
3. Il comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l’interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall’amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
ARTICOLO 19
(Autorizzazione)
1. Le disposizioni relative alla dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 18 non si applicano ai casi indicati dall’articolo 15, comma 2. In tali fattispecie il soggetto interessato presenta richiesta di autorizzazione al comune ove ha sede l’abitazione, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la domanda si intende accolta.
2. Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione indicata dall’articolo 18, comma 1.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è sospesa e revocata secondo quanto previsto nell’articolo 21.
ARTICOLO 20
(Obblighi amministrativi)
1. L’esercizio dell’attività di agriturismo è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) applicare le tariffe indicate ai sensi dell’articolo 22;
b) registrare e comunicare l’arrivo delle persone alloggiate ai sensi della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza;
c) esporre in luogo ben visibile i prezzi praticati.
ARTICOLO 21
(Sospensione e divieto di esercizio dell’attività)
1. Il comune competente può sospendere l’esercizio dell’attività di agriturismo per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 20.
2. L’esercizio dell’attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l’adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.
3. Il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di esercizio dell’attività qualora accerti che l’operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’attività decorso un anno dalla scadenza del termine di cui all’articolo 18, comma 2, ovvero abbia sospeso l’attività da almeno un anno;
b) abbia perduto i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di agriturismo;
c) sia incorso, durante l’anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per complessivi sessanta giorni, esclusi quelli relativi all’adeguamento strutturale e organizzativo di cui al comma 2;
d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato dal comune alla provincia competente per territorio al fine dell’aggiornamento dell’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche nonché al fine della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati.
ARTICOLO 22
(Periodi di apertura e tariffe)
1. L’attività di agriturismo può essere esercitata tutto l’anno oppure in periodi stabiliti preventivamente dall’imprenditore agricolo, previa comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata l’azienda. La somministrazione di cibi e bevande può essere esercitata tutto l’anno a condizione che siano rispettati i limiti di cui all’articolo 14, commi 7 e 8.
2. Per esigenze legate alla conduzione dell’azienda agricola, è possibile, senza obbligo di comunicazione al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
3. Ai fini della più razionale integrazione fra l’attività agricola e quella agrituristica, per quest’ultima può anche essere previsto l’obbligo di prenotazione da parte dell’ospite.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano attività di agriturismo presentano al comune una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare dal 1° gennaio dell’anno successivo.
5. Per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riferita a locali adibiti ad attività agrituristiche, i comuni possono applicare la riduzione di un importo non superiore ad un terzo della tariffa unitaria ai sensi della normativa vigente.
ARTICOLO 23
(Riserva di denominazione. Classificazione)
1. L’uso della denominazione “Agriturismo” e di termini da essa derivati nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco provinciale di cui all’articolo 17, che esercitano l’attività di agriturismo.
2. Al fine di valorizzare l’offerta agrituristica, con il regolamento di cui all’articolo 9 sono determinati:
a) il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche, sulla base del livello di confortevolezza dell’ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell’accoglienza;
b) i criteri e le modalità per l’assegnazione della classifica alle aziende agrituristiche e per il relativo aggiornamento da parte dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL).
ARTICOLO 24
(Vendita e promozione dei prodotti)
1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell’agriturismo a sostegno dell’agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, la Regione incentiva la vendita diretta da parte delle aziende agrituristiche dei prodotti propri nonché dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti.
2. Per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la vendita dei prodotti tipici dell’artigianato locale.
3. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività didattiche, culturali, tradizionali e ricreative, riferite al mondo rurale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la durata complessiva degli eventi non può essere superiore a trenta giorni per anno solare;
b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione;
c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
4. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla l. 59/1963 e dal d.lgs. 228/2001.
ARTICOLO 25
(Revoca dei contributi)
1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora:
a) perdano i requisiti richiesti per l’esercizio delle attività agrituristiche;
b) l’iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni;
c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;
d) venga mutata la destinazione dell’immobile interessato prima della scadenza del vincolo di destinazione espressamente previsto;
e) l’attività di agriturismo non venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale dell’intervento ammesso a contributo.
2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.
ARTICOLO 26
(Vigilanza)
1. La vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge è esercitata dalle province.
ARTICOLO 27
(Sanzioni)
1. Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 23, comma 1, si applica la sanzione amministrativa secondo le seguenti modalità:
a) euro 1.000,00, per la prima violazione;
b) fino a euro 3.000,00 per le successive violazioni.
2. Per l’esercizio dell’attività di agriturismo effettuato in assenza della dichiarazione di inizio attività e dell’autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19, si applica la sanzione della chiusura dell’esercizio da disporsi con provvedimento del comune competente.
3. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai sensi degli articoli 181 e 182 della l.r. 14/1999.
CAPO III
Disciplina delle attività di turismo rurale
ARTICOLO 28
(Mappa della ruralità regionale)
1. La Giunta regionale adotta la mappa della ruralità regionale, in base ai criteri e secondo le modalità stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 9.
ARTICOLO 29
(Attività del turismo rurale)
1. Sono attività del turismo rurale:
a) le imprese agricole che trasformano immobili e strutture non più necessarie alla conduzione dell’attività agricola per offrire ospitalità, ristorazione e degustazione di piatti tipici della zona utilizzando materie prime ottenute dall’azienda o provenienti dalle produzioni regionali di riferimento;
b) le imprese agricole che trasformano immobili o attrezzano spazi aperti per gestire attività di tempo libero e di servizio nonché per favorire la conoscenza delle varie operazioni agricole e la divulgazione delle tradizioni rurali.
2. Le attività di cui al comma 1, lettera a) e b) sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 9.
ARTICOLO 30
(Elenco provinciale)
1. Coloro che esercitano attività di turismo rurale sono iscritti, a domanda, in un apposito elenco istituito presso ciascuna amministrazione provinciale ai fini della concessione di contributi.
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 31
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 9, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 1998, n. 3992 (Definizione dei valori medi di impiego per le attività agricole e agrituristiche nel quinquennio 1998/2002) e nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 1999, n. 597 (Legge regionale 36/1997, articolo 5, norme in materia di agriturismo. Linee di indirizzo e coordinamento. Norme igienico-sanitarie in materia di agriturismo).
2. Le province subentrano nelle funzioni delle commissioni provinciali di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo) relativamente ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla stessa data di insediamento. Tali procedimenti sono definiti nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della l.r. 36/1997.
3. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte nell’elenco provinciale di cui all’articolo 7 della l.r. 36/1997 sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi previsti dall’articolo 17. Sono fatte salve, altresì, le autorizzazioni rilasciate ai sensi della l.r. 36/1997 purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, si provveda all’adeguamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall’elenco provinciale di cui all’articolo 17.
4. Fino alla data di operatività del piano agrituristico regionale di cui all’articolo 7 e dei piani agrituristici provinciali di cui all’articolo 8, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel piano regionale agrituristico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 dicembre 1999, n. 593 e nei piani operativi provinciali eventualmente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 32
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo” e successive modifiche)
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 14/1999, dopo la lettera u bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
“u ter) in materia di agriturismo:
1) il tavolo regionale dell’agriturismo;
2) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all’agriturismo;
3) l’adozione delle tabelle per il calcolo del tempo lavoro convenzionale;
4) la concessione di contributi per iniziative a favore dell’agriturismo;
5) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;
u quater) in materia di turismo rurale:
1) la concessione di contributi per le attività di turismo rurale;
2) l’adozione della mappa della ruralità regionale”.
2. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 14/1999 è sostituita dalla seguente:
“f) in materia di agriturismo:
1) la valutazione di idoneità dei richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, la tenuta dell’elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo;
2) la concessione dei contributi per l’esercizio delle attività di agriturismo;
3) la vigilanza ed il controllo sull’applicazione della normativa vigente;
4) la tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo;”.
3. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 14/1999 è inserita la seguente: “f bis) in materia di turismo rurale la tenuta dell’elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale nonché dell’elenco dei beni sottoposti a vincolo.”.
4. Il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3 e nell’articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) la vigilanza sull’amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio;
b) in materia di agriturismo, la dichiarazione di inizio attività e le altre forme particolari di autorizzazione all’esercizio delle attività nonché la definizione dei periodi di apertura e delle tariffe.”.
5. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 75 della l.r. 14/1999, è aggiunta, in fine, la seguente: “n bis) la concessione di contributi per l’esercizio di attività nel campo del turismo rurale nonché l’adozione della mappa della ruralità regionale.”.
6. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999, è aggiunta, in fine, la seguente:
“c ter) la tenuta dell’elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale.”.
ARTICOLO 33
(Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio- ARSIAL” e successive modifiche)
1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 2/1995 è aggiunta la seguente:
“d bis) provvede all’attribuzione della classifica alle aziende agrituristiche ed al relativo aggiornamento.”.
ARTICOLO 34
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 12 è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 a valere sul fondo di rotazione di cui all’Elenco 4 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 2006).
2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 13 viene istituito un capitolo denominato “Attività concernenti l’agriturismo ed il turismo rurale e iniziative per la loro promozione e valorizzazione” con lo stanziamento di 100 mila euro a valere sulle risorse dell’UPB B11. Per i successivi anni si provvede con la legge di bilancio.
ARTICOLO 35
(Abrogazione)
1. La legge regionale 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo) è abrogata. Tale abrogazione, limitatamente all’articolo 7, decorre dalla data di subentro delle province nelle funzioni delle commissioni provinciali ai sensi dell’articolo 17 della presente legge e, con riferimento alle procedure di cui all’articolo 31, comma 2, dalla definizione dei procedimenti ivi indicati.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 2 novembre 2006