Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996 nº33
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulgala seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifica della lettera d), comma 1, articolo 10)1. Alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1996 - n. 33(disciplina dell' agriturismo) le parole: " entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle parole:" entro il 1 ottobre".
Note:Avvertenza: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari. Nota all'articolo 11. La legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 è pubblicata nel B.U. 28 agosto 1996 n. 17 parte I. Avvertenza: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari. Nota all'articolo 11. La legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 è pubblicata nel B.U. 28 agosto 1996 n. 17 parte I.
ARTICOLO 2
(Sostituzione della lettera c), comma 2 articolo 11)1. La lettera c) del comma 2 dell' articolo 11della lr 33/ 1996 è sostituita dalla seguente:" c) abbia subito nel corso dell' ultimo triennio più provvedimenti di sospensione per complessivi novanta giorni".
ARTICOLO 3
(Abrogazione della lettera d), comma 1, articolo 14)1. La lettera d) del comma 1 dell' articolo 14della lr 33/ 1996 è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 26 marzo 1997